Lavori

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Tutti i documenti antecedenti al 20/07/2022 sono accessibili alla seguente pagina: https://trasparenza.ao-siena.toscana.it/copiastatica/ao-siena-archivio/ao-siena-archivio/archivio.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/lavori.html

Contenuto inserito il 02-08-2022 aggiornato al 02-11-2022
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